Onorevoli Colleghi! - La legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore di soggetti danneggiati da complicazioni di tipo irreversibile provocate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
      Tale indennizzo consiste in un assegno bimestrale, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, successivamente modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato ed integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324 del 1959, e successive modificazioni. Successivamente, il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, ha disposto l'autorizzazione di spesa di 98,500 milioni di euro per l'anno 2003 e di 198,500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 al fine di risarcire i danni causati a soggetti emotrasfusi da trasfusioni di sangue o emoderivati infetti che avevano instaurato azioni di risarcimento danni pendenti in giudizio. Il decreto del Ministro della sanità 3 novembre 2003, recante definizione transattiva delle controversie in atto, promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, emanato in attuazione di

 

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quanto previsto dal citato decreto-legge, sulla base delle risultanze del gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute 13 marzo 2002, ha indicato, quali unici destinatari della transazione, i soggetti emofilici, in considerazione della gravità e cronicità della patologia. Sono state così definite 726 posizioni di soggetti ricorrenti. Infine, con la legge 29 ottobre 2005, n. 229, è stato riconosciuto, ai soggetti danneggiati da vaccino, un ulteriore indennizzo, di importo variabile in relazione alla categoria riconosciuta, consistente in un assegno mensile vitalizio da corrispondere per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che hanno prestato assistenza al danneggiato in maniera prevalente e continuativa. È stato inoltre raddoppiato il valore dell'assegno una tantum da corrispondere agli eredi in caso di morte del danneggiato.
      Come si evince, quindi, in questi anni si sono succeduti provvedimenti che hanno dato una risposta molto parziale a un problema che investe migliaia di persone e famiglie. Questa parzialità ha escluso del tutto gli altri malati, in particolare una categoria che, come gli emofilici, necessitava, a scopo terapeutico, di periodiche trasfusioni: quella dei talassemici. Per questo, con la presente proposta di legge si intende dare una ferma risposta alle legittime esigenze di questa sfortunata categoria di cittadini.
 

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